Descrizione
Si avvisa la cittadinanza interessata che il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge contenente disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
Nella premessa del decreto, vengono illustrate le ragioni di necessità e urgenza che hanno motivato l’intervento legislativo, che sono qui di seguito riassunte:
L’interpretazione tradizionale della normativa sulla cittadinanza ha finora consentito ai nati all’estero di ottenerne il riconoscimento senza limiti di generazione né l’obbligo di dimostrare un legame effettivo con la Repubblica, determinando un significativo aumento dei cittadini italiani residenti all’estero, spesso con legami prevalenti con altri Stati. Tale espansione, potenzialmente pari o superiore alla popolazione residente in Italia, è stata considerata un rischio per la sicurezza nazionale ed europea.
Per questo motivo, il legislatore ha introdotto un intervento normativo volto a riequilibrare il sistema, garantendo il rispetto del principio di proporzionalità e tutelando i diritti acquisiti senza effetti retroattivi. Il decreto prevede inoltre l’applicazione della normativa previgente ai procedimenti già avviati e introduce criteri più restrittivi per la trasmissione automatica della cittadinanza ai nati e residenti all’estero, vincolandola alla prova di un legame concreto con l’Italia. L’obiettivo è evitare che lo status di cittadino sia determinato da fattori casuali, come il luogo di nascita, anziché dall’effettivo esercizio di diritti e doveri.
Infine, il provvedimento mira a prevenire un improvviso afflusso di richieste di riconoscimento, che potrebbe compromettere l’operatività degli uffici consolari, dei comuni e delle autorità giudiziarie competenti, in attesa di una riforma organica della disciplina.
Il decreto prevede l’inserimento dell’articolo 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, introducendo una rilevante deroga al regime ordinario di attribuzione della cittadinanza italiana, modificando il quadro normativo previgente disciplinato dalla stessa legge n. 91/1992, nonché da altre disposizioni di rango primario, tra cui la legge 21 aprile 1983, n. 123, la legge 13 giugno 1912, n. 555, e alcune norme del codice civile del 1865.
La norma stabilisce che chi è nato all'estero e possiede un’altra cittadinanza è considerato come se non avesse mai acquisito la cittadinanza italiana, anche qualora la nascita sia avvenuta prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo. Tale previsione incide significativamente sul principio della trasmissibilità della cittadinanza jure sanguinis, ridefinendo in senso restrittivo il concetto di cittadino italiano per discendenza.
Tuttavia, il legislatore prevede alcune eccezioni, volte a preservare situazioni già consolidate o caratterizzate da un effettivo legame con l’Italia. In particolare, lo status di cittadino italiano continua a essere riconosciuto nei seguenti casi:
• se l’interessato ha già ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa, presentando apposita istanza con la relativa documentazione presso il competente ufficio consolare o comunale entro il 27 marzo 2025 alle ore 23:59 (ora di Roma)
• se il riconoscimento dello status di cittadino è stato accertato con sentenza giudiziale, a condizione che il relativo procedimento sia stato avviato entro lo stesso termine del 27 marzo 2025
• se almeno uno dei genitori o adottanti dell’interessato, in possesso della cittadinanza italiana, è nato in Italia
• se almeno uno dei genitori o adottanti cittadini italiani ha risieduto in Italia per un periodo continuativo di almeno due anni prima della nascita o dell’adozione dell’interessato
• se un ascendente cittadino italiano di primo grado dei genitori o degli adottanti è nato in Italia.
La nuova normativa avrà un impatto significativo sul quadro generale dell'acquisizione della cittadinanza italiana, introducendo cambiamenti nelle modalità operative per la gestione delle pratiche iure sanguinis e per la trasmissione della cittadinanza da cittadino italiano.