Descrizione
Con riferimento ai cinque referendum popolari fissati con decreti del Presidente della Repubblica il 31 Marzo scorso per i prossimi 8 e 9 giugno, com’è noto, trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza degli elettori residenti all’estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 e al relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
Tale normativa, applicabile solo alle elezioni politiche e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte degli elettori italiani residenti fuori dal territorio nazionale, fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia.
Il suddetto diritto di optare deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum e cioè - intendendosi riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione - entro il 10 aprile prossimo, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri.
Tale modulo dovrà pervenire, debitamente compilato, all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore, per posta o mediante consegna a mano, entro il termine suddetto.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertare la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
L’opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Si chiarisce che opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.