Informazioni
L. 23.12.1998 n.448 art. 66 Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale 306 del 15/07/1999 e successive modifiche.
Istanza di parte
Chi ne ha diritto (devono essere presenti tutti i requisiti):
Nota: La cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell’interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine dei sei mesi.
Quando si fa richiesta: La richiesta va presentata entro 6 mesi dalla data del parto.
Dove si ritira la richiesta: Presso l'ufficio Segreteria negli orari di apertura al pubblico.
Dove si presenta la richiesta:
Presso l'ufficio Segreteria negli orari di apertura al pubblico, che trasmetterà la richiesta di pagamento all'INPS.
Come avviene il pagamento:
Il pagamento dell'assegno di maternità avviene in unica soluzione entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati da parte dell’INPS.
Le cittadine extracomunitarie rifugiate politiche in asilo, possono accedere al beneficio anche se non in possesso della carta di soggiorno.