Informazioni
Iniziativa
180 giorni dalla richiesta se corredata da documentazione completa
Per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano, cioè ai discendenti degli emigranti trasferitisi all'estero, la procedura è di competenza dei Consolati italiani all'estero. Solo nel caso di cittadino straniero che sia iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente la competenza è del Comune.
L'interessato deve fare formale richiesta in bollo corredata da tutta la documentazione che dimostri:
- la discendenza diretta da cittadino italiano;
- che l'avo non abbia perduto la cittadinanza italiana per naturalizzazione straniera;
- che non ci sia stata perdita del diritto o rinuncia da parte dell'avo e dei discendenti.
Tutta la documentazione deve essere in regola con le norme in tema di legalizzazione e traduzione in lingua italiana.
Solo se vengono confermate tutte le condizioni poste dalla Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08 aprile 1991, verrà riconosciuta la cittadinanza italiana e provveduto alla trascrizione degli atti del richiedente, altrimenti vi sarà un provvedimento denegatorio.
- Notizie sul procedimento
Per quanto riguarda i documenti da produrre per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a cittadini stranieri di ceppo italiano, bisogna far riferimento alla sopra citata Circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 del 08 aprile 1991, che stabilisce la procedura per la trascrizione degli atti ed il riconoscimento della cittadinanza:
- La richiesta deve essere fatta al Consolato Italiano se si risiede all’estero. In tale caso il Consolato provvede a verificare i documenti, a richiedere integrazioni e poi a inviare gli atti al Comune;
- La richiesta può essere fatta in Italia – all’Ufficio dello Stato Civile del Comune - solo se si è iscritti nella Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di quel Comune.I requisiti generali per l'iscrizione in A.P.R. di un cittadino straniero extra Unione Europea sono:
a) valido passaporto straniero;b) possesso del Permesso di soggiorno rilasciato dall’Autorità italiana di Pubblica Sicurezza = Questura;
c) stabile abitazione nel Comune verificata con accertamento della Polizia Locale;d) legittima e documentata occupazione dell’alloggio (es. contratto di affitto o di comodato registrato; dichiarazione di ospitalità all’Autorità di Pubblica Sicurezza).
NOTA 1: Per l’iscrizione anagrafica condizionata al riconoscimento del possesso della cittadinanza, è ammessa la presentazione - in luogo del permesso di soggiorno - della ricevuta della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso ovvero lo specifico timbro Schengen sul Passaporto (entro 90 gg. dall’ingresso in Italia). Dopo 90 giorni, se la praticanon sarà terminata, sarà comunque necessario presentare documentazione di Soggiorno. In assenza verrà annullata l’iscrizione anagrafica e verrà annullato il procedimento di riconoscimento della cittadinanza.NOTA 2: L’insufficienza della documentazione per la pratica di riconoscimento o la mancanza della dimora abituale (non iscrizione in A.P.R.) comportano l’annullamento della iscrizione in APR e conseguentemente l’annullamento del procedimento di riconoscimento cittadinanza). E viceversa.
NOTA 3 – L’Ufficiale d’Anagrafe, come previsto dall’ art. 19 comma 2 D.P.R 223/89 del Regolamento Anagrafico, è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale del richiedente, mediante appositi e ripetuti accertamenti da parte degli organi di Polizia locale nel corso dei 45 giorni previsti per Legge. In caso di mancato riscontro del requisito della dimora abituale verrà emesso un preavviso di rigetto dell’istanza come previsto dall’art. 10-bis della legge 241/90 e, qualora permanga l’esito negativo dell’accertamento, si formulerà il provvedimento di rigetto.
Le persone iscritte nell'A.P.R. possono fare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, in bollo, allegando la documentazione completa all’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza o al Consolato italiano competente per territorio.Il richiedente dovrà dimostrare che il diritto di cittadinanza in capo all’avo non è stato perso e che si è trasmesso ininterrottamente nel corso delle generazioni ai discendenti. In caso di riconoscimento del diritto, gli atti dello stato civile del richiedente verranno trascritti nei registri italiani e la cittadinanza sarà riconosciuta dalla nascita. In presenza di documentazione carente o incompleta, la pratica verrà respinta.
2) Documentazione da presentare unitamente alla Istanza:
1A. Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano di nascita;
1B. Atti di matrimonio e morte dell’avo emigrato all’estero;2. Atti di nascita, matrimonio e morte dei discendenti
N.B. Per i nati/coniugati/morti all’Estero è necessario produrre gli atti di stato civile regolarmente emessi secondo la legge del Paese in cui sono formati ed in regola con la traduzione e legalizzazione. Deve essere documentata la filiazione da padre italiano (in ogni tempo del Regno d’Italia o della Repubblica italiana) oppure da madre italiana (nascita dopo il 01/01/1948);
Se c’è stato matrimonio di donna italiana con cittadino straniero prima del 1948, per la legge n. 555 del 1912 (art. 10 c.3) la donna ha perso la cittadinanza italiana per assumere quella del marito (tranne il caso in cui la cittadinanza del marito non le potesse essere trasmessa); se c’è stato matrimonio di donna italiana con cittadino straniero tra il 1948 ed il 1975 deve essere verificata la posizione. In caso di verifica negativa, la pratica verrà respinta.
3. Certificato rilasciato dall’Autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l’avo non abbia acquistato la cittadinanza straniera prima della nascita dell’ascendente dell’interessato;
4. Certificato rilasciato dalla competente Autorità Consolare italiana attestante che né l’interessato, né i suoi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana o la abbiano persa;
5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla residenza;
IMPORTANTE:
- I documenti rilasciati all'estero devono essere tutti in originale e prodotti su carta (non possono essere presentati documenti elettronici, cosa riservata solo alla corrispondenza tra Comuni e tra Comuni e Consolati), ed i documenti fatti all’estero devono essere in regola:a) con la legalizzazione (per gli Stati che non hanno firmato particolari Accordi Internazionali (ad esempio la Convenzione dell’Aja del 5 Ottobre 1961, che dispone la necessità dell’Apostille); la legalizzazione viene effettuata dall'Autorità consolare italiana nello stato in cui il documento è formato;
b) con la traduzione in lingua italiana (se effettuata all’estero: munita della attestazione di conformità/legalizzazione del Consolato Italiano oppure munita dell’Apostille; ovvero con la attestazione del Tribunale Italiano se svolta in Italia).L’atto originale, la sua legalizzazione, la sua traduzione e la legalizzazione della traduzione devono essere legati tra loro, a dimostrazione che la traduzione afferisca a quel determinato originale. La legatura viene fatta a cura dell'ufficio che ha legalizzato la traduzione (in pratica bisognerà prima portare a legalizzare l'atto originale: una volta legalizzato, l'atto verrà fatto tradurre e riportato all'Ufficio che legalizzerà la traduzione unendola all'atto originale già in precedenza legalizzato). Atti sciolti non danno dimostrazione che la traduzione afferisca all'originale e possono portare all'annullamento della pratica (a meno che non si faccia una nuova traduzione).
I documenti devono essere tutti concordi sulle generalità (cognome, nome) e sulle date riportate in tutti i diversi atti. (attenzione: ci deve essere concordanza assoluta sugli atti di nascita, matrimonio e morte della stessa persona ma anche con le risultanze riportante negli atti di ascendenti e discendenti: in caso di risultanza non uniforme la pratica sarà annullata oppure sarà necessario presentare documentazione integrativa dall’estero, tradotta e resa legale per l’Italia). E' consigliabile, se ricorresse il caso, eseguire un procedimento di rettificazione presso l'autorità straniera, presentando poi nell'istanza anche i provvedimenti dell'autorità giurisdizionale straniera, legalizzati e tradotti.
Gli atti di stato civile non possono essere sostituiti da documentazione non avente valore legale nello Stato in cui sono formati (ad esempio non potrà essere accettato un certificato di battesimo in luogo di un atto di nascita, se nello Stato di emissione non ci sia parificazione legale tra i due atti; nel qual caso sarà necessario produrre una attestazione dell’autorità nazionale - in regola con le norme in tema di legalizzazione e traduzione - che lo dimostri).
Devono essere presentati tutti i documenti dello stato civile degli ascendenti e dei richiedenti. Ad esempio, se una persona si sposa tre volte, dovrà presentare: l'atto del primo matrimonio; la documentazione relativa al divorzio (es. sentenza straniera passata in giudicato, che deve rispettare i diritti della difesa, essere non contrastante con giudicati italiani o con procedimenti giudiziali in corso); l'atto del secondo matrimonio; la documentazione relativa al divorzio (vedi sopra); l'atto del terzo matrimonio.
La documentazione deve essere recente (preferibilmente rilasciata da non più di 6 mesi)
La richiesta deve essere fatta per iscritto in bollo da € 16,00 utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dall’ufficio servizi demografici.
3) Altre avvertenze molto importantiL’Ufficio dello Stato civile del comune di Cedegolo tratterà la pratica solamente una volta che sia stata presentata all’Ufficio Protocollo l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte dell’interessato, iscritto nell’A.P.R., e non darà valutazioni preventive sulla documentazione totale o parziale che venisse precedentemente esibita o inviata. In caso di documentazione insufficiente o non corrispondente con le presenti regole, la richiesta di riconoscimento verrà respinta.
In caso di mancanza dell'attestazione di cui al punto 4 (Certificato rilasciato dall’Autorità Consolare italiana attestante che né l’interessato, né i suoi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana o la abbiano persa), il procedimento viene sospeso, in attesa di riscontro del Consolato italiano competente. La richiesta al Consolato verrà fatta solo dopo aver verificato la residenza e la documentazione prodotta.
In caso di atti depositati presso altre Amministrazioni, se c’è specifica indicazione nell’istanza di tutti gli elementi necessari (es. Comune di deposito, anno di deposito, cognome e nome della persona riconosciuta cittadina italiana), il procedimento verrà sospeso in attesa del riscontro da parte della Amministrazione interessata. La richiesta verrà fatta solo dopo aver verificata la residenza e dopo aver verificato la documentazione prodotta. In entrambi casi, in mancanza di riscontro entro i termini di durata massima del procedimento, la richiesta di riconoscimento verrà respinta.
L'ufficio dello stato civile opera un controllo sulla bontà degli atti presentati (es. atto di nascita dell'avo emigrato all'estero) e sulla legalizzazione degli atti. Nel caso di verifiche di non corrispondenza della documentazione (legalizzazione fasulla; presentazione di atti falsi; ecc.) la richiesta di riconoscimento verrà respinta e si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.
La filiazione da parte di madre viene accettata solo dopo il 01.01.1948.
Il matrimonio di donna italiana con cittadino straniero fino al 1975 ha in genere comportato la perdita della cittadinanza (in ogni caso non sarà possibile far valere in via amministrativa la cittadinanza per discendenza con matrimonio prima del 1948 da parte di cittadina italiana con cittadino straniero che le ha trasmesso la cittadinanza).
La rinuncia o la perdita della cittadinanza da parte del genitore che trasmette la cittadinanza, prima della nascita del figlio, impedisce la trasmissione della cittadinanza; la perdita durante la minore età del figlio può aver comportato la perdita automatica della cittadinanza fino all’avvento della Legge n.91/1992.
4) Durata del procedimentoLa durata del procedimento dipende dalla bontà della documentazione presentata e dal tempo di risoluzione della pratica di richiesta iscrizione anagrafica (se presentata contestualmente); solo se ci sono tutti i requisiti il procedimento, esso andrà a buon fine.
La durata massima del procedimento sarà comunque quella fissata con la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 29/06/2022, vale a dire 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Si segnala che il Ministero dell'Interno ha comunicato che "a partire dal 5 dicembre 2018, è stata stabilita, nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana, anche ai sensi della legge 8 marzo 2006 n.124, la previsione di un termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile da parte degli ufficiali di stato civile in Italia e all'estero" (Circolare Ministero dell'Interno n. 666 del 25/01/2019).
Si evidenzia infine che il Comune di Cedegolo è transitato in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) con un unico archivio informatico nazionale, con gestione centralizzata delle anomalie, che spesso non consente la registrazione della cittadinanza italiana dalla nascita a chi risultava iscritto quale straniero per immigrazione. Ciò può comportare, dopo il riconoscimento della cittadinanza italiana, un tempo ulteriore (in taluni casi anche superiore al mese) per poter richiedere documenti di identità italiani (es. carta di identità o passaporto).
4bis) Caso particolare: richieste di riconoscimento della cittadinanza da parte di cittadini brasiliani
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, ha emanato la circolare n. 6497 del 06/10/2021, in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, che tratta la casistica degli emigrati italiani presenti in Brasile nel periodo della Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889 (Decreto del Governo Brasiliano n.58 A del 15/12/1889).
Nella materia dello stato civile, la legge prevede (art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 396/2000) che «l'ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno» e, come confermato dalla Giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 settembre 2018, n. 5532; Consiglio di Stato, Sez. III, 1° dicembre 2016, n. 5048). Le Circolari ministeriali sono pertanto vincolanti per ogni ufficiale dello stato civile.
La richiamata circolare sostanzialmente indica all'ufficiale di stato civile - nel caso di cittadino italiano emigrato in Brasile nel periodo della Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889, per le quali sentenze "di recente adottate dalla Corte d'Appello di Roma" hanno respinto "domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza dei discendenti dell'avo sulla base dell'intervenuta interruzione della linea di trasmissione" - di non definire il procedimento per pratiche "nelle quali è vantata discendenza da dante causa interessato dalla Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889", lasciando "la trattazione in un momento successivo, nel quale l'orientamento giurisprudenziale sarà maggiormente consolidato, auspicabilmente con una pronuncia della Corte di Cassazione". In caso di diffide legali ", in particolare, gli Ufficiali di Stato Civile potranno - senza rigettare le istanze - segnalare la necessità di rinvio per ulteriori approfondimenti, opponendo l'esigenza di tener conto dell'orientamento delle predette sentenze della Corte d'Appello".
Pertanto, al momento dell’approvazione del seguente atto, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, tutte le pratiche in cui l'avo dante causa sia stato interessato dalla Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889, potranno essere ricevute, ma con rinvio del procedimento per il provvedimento sindacale sul riconoscimento o meno della cittadinanza iure sanguinis, in attesa di nuove disposizioni ministeriali.