Informazioni
Trattandosi di S.C.I.A. l'efficacia è immediata
Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010, capo III, artt. da 61 a 80; Decreto della Giunta Regionale n. 6495/2008
Dichiarazione di inizio attività
Istanza di parte
Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, ovvero tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico appositamente attrezzati (articolo 4 della legge regionale).
Dal 13 gennaio 2004, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti dalla seguente e unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
La Giunta della Regione Lombardia (decreto del 17 maggio 2004, aggiornato e rivisto dal Decreto della Giunta Regionale n. 6495/2008) ha comunque previsto una classificazione più specifica ed esaustiva, che comprende le seguenti attività di somministrazione:
IMPORTANTE:
sul modello utilizzato per la denuncia/modifica di attività al Registro delle Imprese, deve sempre essere specificato il tipo di somministrazione effettuata (ad es. trattoria, osteria, pizzeria, bar, discoteca, night, ecc..).
Per l'esercizio di questa attività sul territorio regionale, non è più richiesta l'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.).
Occorre però accertarsi di possedere i requisiti morali e professionali, necessari per l'esercizio di questa attività.
Quindi, per la denuncia di inizio/cessazione di attività di somministrazione al Registro Imprese, occorre presentare la seguente documentazione:
- Inizio attività
Caso di licenza iniziale:
Caso di trasloco all'interno del Comune: provvedimento di accoglimento (ESITO FAVOREVOLE) + S.C.I.A. Regionale - MODELLO "A" compilato ai punti 2.2.2, 2.6, A3 + dichiarazione della tipologia di esercizio e Cartello Orario.
Caso di sospensione: S.C.I.A. Regionale - MODELLO "B" (in assenza di data inizio sospensione vale quella di protocollazione) compilato ai punti 2.2.2 e B4.
Caso di ripresa: S.C.I.A. Regionale - MODELLO "B" compilato ai punti 2.2.2 e B4 + dichiarazione della tipologia di esercizio, se necessaria.
Caso subingresso "mortis causa": se gli eredi non sono in possesso del requisito professionale, possono continuare l'attività presentando immediatamente la comunicazione al Comune e compilare la S.C.I.A. Regionale - MODELLO "B", con riserva di dimostrare il requisito professionale entro 1 anno dall'apertura della successione.
- Cessazione attività
Caso di restituzione dell'autorizzazione in Comune: S.C.I.A. Regionale - MODELLO "B" compilato ai punti 2.2.2 e B2 o apposito modello comunale.
Caso di vendita dell'autorizzazione: contratto di trasferimento d'azienda, o comunicazione di cessione effettuata in Comune, da parte di chi cede l'attività o S.C.I.A. Regionale - MODELLO "B" compilato ai punti 2.2.2 e B2 con controllo della data di effetto del trasferimento.
L'autorizzazione, per le nuove attività, deve essere attivata entro 2 anni dal suo rilascio. Può essere sospesa al massimo per 1 anno (in caso di comunicazione di sospensione dell'attività al Registro Imprese, è necessario indicare il periodo di sospensione sul modulo di denuncia).
L'autorizzazione rilasciata dal Comune per la somministrazione, abilita anche all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti (articolo 14 legge regionale).
Il titolare di un' autorizzazione rilasciata per l'esercizio di una specifica tipologia di attività di somministrazione (ai sensi dell'articolo 3, legge 287/1991), come ad esempio bar o trattoria, può estenderla, notificandolo al Comune, a tutte le tipologie di attività di somministrazione, previa S.C.I.A. Regionale (ex autorizzazione sanitaria) - Modello A (art. 24 legge regionale) e dichiarazione della tipologia di esercizio.
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nell'ambito di altre attività (art.8 comma 4 L.Regione Lombardia 30/2003)
non essendo contingentate non richiedono alcun provvedimento discrezionale da parte dei Comuni. E' comunque necessaria la compilazione della S.C.I.A. Regionale - MODELLO "A" + Scheda 1 e Scheda 2 o, in caso di cessazione, della S.C.I.A. Regionale - MODELLO "B".
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso:
non è regolamentata da questa legge regionale, anche se comunque richiede la compilazione di SCIA.