SCIA - segnalazione certificata di inizio attività in ambito commerciale | Elenco procedimenti | Elenco delle tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento | Attività e procedimenti | Amm. Trasparente

SCIA - segnalazione certificata di inizio attività in ambito commerciale

SCIA


1) Che cos’è la SCIA?
La SCIA - Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - è la dichiarazione che, correttamente compilata e consegnata, consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale). In alcuni casi (quelli elencati al punto 2) la SCIA è l’unico adempimento richiesto, in altri casi (quelli descritti al punto 3) essa è necessaria, ma non è da sola sufficiente.
La dichiarazione va presentata allo sportello unico con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 (esclusivamente con modalità telematica certificata) sul sito del portale SUAP della Comunità Montana di Valle Camonica (http://www.sportellotelematico.cmvallecamonica.bs.it/ - sezione "attività produttive")  e va fatta compilando esclusivamente i modelli ivi reperibili. In particolare con la compilazione e la presentazione del:
• Modello A -  si avvia o si modifica un’attività economica;
 Modello B - si subentra o si cessa un’attività economica.

2) Casi in cui la SCIA rappresenta l’unico adempimento
La SCIA rappresenta l’unico adempimento per iniziare, modificare o cessare l’attività nei seguenti casi:
• vendita al dettaglio (esercizi di vicinato);
• forme speciali di vendita (quali ad esempio internet, spacci, corrispondenza, domicilio); • vendita di propri prodotti da parte degli agricoltori;
• vendita di funghi epigei spontanei sfusi;
• panificazione;
• somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di manifestazioni temporanee (quali ad esempio concerti, eventi sportivi);
• somministrazione di alimenti e bevande all’interno di impianti (quali ad esempio centri sportivi, balneari) o locali (quali ad esempio cinema, teatri, discoteche) destinati prevalentemente allo svolgimento di altre attività;
• servizi alla persona (acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi e piercing);
• altre attività di servizio precedentemente soggette a nulla osta di esercizio (NOE) quali ad esempio carrozzerie, lavanderie, autolavaggi;
• produzione latte crudo destinato alla fabbricazione di
latte fresco di alta qualità; produzione e deposito nel settore non alimentare;
• produzione/trasformazione alimenti, deposito e/o
• trasporto alimenti.
In tutti questi casi la SCIA sostituisce le autorizzazioni/ dichiarazioni/comunicazioni necessarie in precedenza ed è l’UNICO adempimento richiesto. Per le attività descritte la presentazione della SCIA ed il conseguente rilascio della ricevuta di deposito da parte dello Sportello Unico Attività Produttive, consentono IMMEDIATAMENTE all’interessato di iniziare, modificare o cessare l’attività.
3) Casi in cui la SCIA è necessaria ma non sufficiente
In altri casi la SCIA, pur essendo necessaria, non è da sola sufficiente per iniziare l’attività.
Si tratta di tutti quei casi in cui la normativa prevede che l’attività economica sia ancora soggetta ad autorizzazione amministrativa come ad esempio il commercio ambulante e le medie/grandi strutture di vendita.
In questi casi occorre:
1. prima richiedere ed ottenere l’autorizzazione amministrativa prevista dalla specifica normativa;
2. solo successivamente, all’effettivo inizio dell’attività, presentare la SCIA per dichiarare che sussistono i requisiti igienico-sanitari.

4) Chi deve sottoscrivere la SCIA
La SCIA deve essere sottoscritta:

• dal titolare dell’attività economica in caso di impresa individuale;
• dal legale rappresentante in caso di società.

5) Per quali attività non occorre presentare la SCIA
Non occorre presentare la SCIA per laboratori artigianali che impiegano
fino a 3 addetti e che:
• non svolgono attività nel settore alimentare;
• non producono, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera;
• non hanno scarichi idrici di tipo produttivo;
• non producono rifiuti speciali pericolosi;
• non hanno significativo impatto rumoroso.

6) Dove si presenta la SCIA
La SCIA deve essere presentata allo sportello unico con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 (esclusivamente con modalità telematica certificata) Attività Produttive della Comunità Montana di Valle Camonica esclusivamente per le attività economiche localizzate nel territorio comunale.

7) Altri enti coinvolti nel procedimento SCIA
Dopo la presentazione della SCIA da parte dell’utente, lo Sportello Unico Attività Produttive coinvolge nelle attività di vigilanza e controllo sulle SCIA i seguenti enti:
• ASL -Azienda Sanitaria Locale per gli aspetti di tutela della salute pubblica, salubrità degli ambienti di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro e per la registrazione delle attività alimentari;
• ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente per gli aspetti di compatibilità ambientale.

8) Altri obblighi assolti con la SCIA
Ove previsto, con la presentazione della SCIA si assolvono anche i seguenti obblighi:
• la notifica alla direzione regionale del lavoro dei locali adibiti a lavorazioni industriali con più di 3 addetti;
• la comunicazione al Sindaco delle industrie insalubri.

9) Norme che il dichiarante si impegna a rispettare con la SCIA
Presentando la SCIA il dichiarante si impegna a rispettare:
• le norme vigenti in materia urbanistica, di igiene pubblica, igiene edilizia e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro e di sicurezza alimentare;
• i regolamenti locali di polizia urbana.

10) Le responsabilità del dichiarante
La SCIA è una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà che attesta il rispetto di requisiti e di prescrizioni di norme. Essa è sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 ed il sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità, anche penali, che si assume in caso di false dichiarazioni.

11) Principali norme che disciplinano la SCIA
Le SCIA sono regolamentate quasi esclusivamente da normativa regionale, in particolare:
• LR 2/2/07, n. 1, Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia;
• LR 2/4/07, n. 8, Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato;
• DGR 3/4/07, n. VIII/4502, Semplificazione delle procedure delle attività imprenditoriali;
• D.d.c. 24/4/07, n. 4221, Approvazione degli schemi di dichiarazione;
• DGR 2/4/08, n. VIII/6919, Semplificazione amministrativa;
• D.d.c. 16/7/08, n. 7813, Approvazione degli schemi di dichiarazione;
• DGR 3/12/08, n. VIII/8547, Semplificazione amministrativa;
• D.d.c. 2/2/09, n. 790, Approvazione degli schemi di dichiarazione.
• D.D.G. n. 2481 del 18.03.2011 pubblicato sul B.u.r.l. n. 12 del 22.03.2011

MODELLO A: ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE

12) Quando bisogna presentare il MODELLO A
Bisogna compilare e presentare il modello A per l’avvio di una nuova attività o per la modifica di un’attività esistente. In particolare la modifica può riguardare il trasferimento di sede, la modifica dei locali (compreso l’ampliamento o la riduzione della superficie), degli impianti, della merceologia, del processo produttivo o altro.

13) Cosa bisogna indicare/dichiarare nel MODELLO A
Occorre indicare:
• le generalità del dichiarante (titolare/legale rappresentante/curatore fallimentare/erede o altro);
• le generalità dell’impresa/azienda/ente (denominazione, ragione sociale, sede legale e altro);
• il motivo della presentazione: inizio di una nuova attività o modifica di un’attività esistente (trasferimento di sede, modifica ai locali, agli impianti, alla merceologia, al processo produttivo o altro);
• la tipologia dell’attività;
• le informazioni relative agli alimenti oggetto dell’attività, indicando: -tipologia del prodotto; -vita commerciale del prodotto più deperibile; -metodo di conservazione;
• le caratteristiche dell’attività, indicando: -anno di iscrizione alla CCIAA; -codice ATECO e anno di riferimento; -tipologia e descrizione delle principali caratteristiche (attività prevalente e secondaria); la sede di esercizio (ubicazione, recapiti telefonici e indirizzo e-mail);
• la durata dell’attività (permanente/stagionale/temporanea) e relativo periodo di riferimento;
• il numero degli addetti;
• gli estremi dei titoli autorizzativi posseduti. Occorre dichiarare:
• l’insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione (autocertificazione antimafia);
• la compatibilità della destinazione d’uso degli edifici e dei locali utilizzati con l’attività esercitata;
• il possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività (per gli scarichi, i rifiuti, la prevenzione incendi e altre);
• in caso di utilizzo da parte di lavoratori di locali chiusi sotterranei o seminterrati, la sussistenza di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima e l’acquisizione del consenso all’uso dei locali da parte della ASL;
• per l’attività di vendita e di somministrazione:
- il possesso dei requisiti morali, da parte di tutti i soci (se s.n.c.), dei soci accomandatari (se s.a.s.), di tutti i componenti dell’organo di amministrazione (se S.r.l. o S.p.A.) e dell’eventuale preposto o delegato;
-il possesso dei requisiti professionali del titolare (se ditta individuale esercente la vendita), del titolare o delegato (se ditta individuale esercente la somministrazione), del legale rappresentante o delegato (se società, in entrambi i casi).

14) Attività da notificare alla ASL
Ai fini della notifica, lo Sportello Unico Attività Produttive provvede ad inviare alla ASL competente le SCIA relative ai seguenti settori:
• alimentare;
• dei mangimi;
• di lavorazione industriale.
Al dichiarante non viene richiesta alcuna attività adempimento provvede d’ufficio lo Sportello Unio Attività Produttive.

15) Documenti da allegare al MODELLO A
ulteriore: per ogni
Al MODELLO A delle SCIA, in relazione alla tipologia di attività, occorre allegare:
• copia del documento d’identità del titolare e degli eventuali soggetti che debbono essere in possesso dei requisiti morali e/o professionali;
• scheda 1 e 2 per le attività di vendita, in esercizi di vicinato o forme speciali, e di somministrazione di alimenti e bevande; scheda 3 per le attività di servizi alla persona;
• Scheda 4 per le attività di produzione; •
• Scheda 5 per le attività a rilevanza ambientale (emissioni in atmosfera,
rischio incendio, impatto acustico e altro); planimetria dei locali in scala 1:100 (vedi punto 16); •
• descrizione delle strutture utilizzate per il commercio ambulante di alimentari su aree pubbliche; elenco e tipologia dei mezzi utilizzati dalle attività di trasporto alimenti;
• relazione tecnica, descrittiva del ciclo produttivo e tecnologico, ove prevista (vedi punto 17).

16) Caratteristiche della PLANIMETRIA
La planimetria allegata deve essere in scala non inferiore a 1:100 e deve indicare per ogni locale la destinazione d’uso, la superficie, l’altezza e le operazioni che vi si svolgono.

17) Contenuti della RELAZIONE TECNICA
Quando prevista, la relazione tecnica deve contenere:
• la descrizione del ciclo produttivo ed in particolare:
-delle lavorazioni esercitate e principali impianti utilizzati;
-dei sistemi di protezione e monitoraggio ambientale;
-della tipologia di prodotto o servizio realizzato e relativa quantità annua;
-delle singole materie prime e del loro consumo annuo;
-della produzione di rifiuti (quantitativi, destinazioni e modalità di raccolta e/o gestione);
• la descrizione dei cicli tecnologici ed in particolare di tutte le fasi e le operazioni che vengono effettuate nel passaggio dalle materie prime al prodotto finito, per ogni tipo di prodotto.

18) Quando bisogna presentare il MODELLO B
Bisogna compilare e presentare il MODELLO B per il subingresso o modifica della ragione sociale, la cessazione, la sospensione e ripresa di un’attività soggetta all’obbligo di presentazione della SCIA.

19) Cosa bisogna indicare/dichiarare nel MODELLO B
Occorre indicare sempre:
• le generalità del dichiarante (titolare/legale rappresentante/curatore fallimentare/erede o altro);
• le generalità dell’impresa/ azienda / ente (denominazione, ragione sociale, sede legale e altro);
• il motivo di presentazione: subingresso, sospensione o ripresa dell’attività, cessazione dell’attività, cambiamento della ragione sociale, modifica dei soggetti titolari dei requisiti morali e/o professionali;
• tipologia dell’attività.
• Occorre dichiarare sempre gli estremi dei titoli autorizzativi posseduti per le attività commerciali.
Inoltre in caso di SUBINGRESSO:
• la denominazione e la sede legale della ditta alla quale si subentra; la decorrenza del subentro;
• la motivazione del subentro (compravendita, affitto d’azienda, donazione, cessazione di affitto d’azienda, successione, fusione d’azienda o altro);
• la tipologia del subentro (nella titolarità o nella gestione);
• la dichiarazione che i locali e le condizioni di esercizio dell’attività non sono stati modificati;
• la dichiarazione che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, decadenza o sospensione (autocertificazione antimafia);
• la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali necessari per lo svolgimento dell’attività;
• per le attività di vendita e di somministrazione:

- la dichiarazione del possesso dei requisiti morali, da parte di tutti i soci (se s.n.c.), dei soci accomandatari (se s.a.s.), di tutti i componenti dell’organo di amministrazione (se S.r.l. o S.p.A.) e dell’eventuale
preposto o delegato;
-la dichiarazione del possesso dei requisiti professionali del titolare (se ditta individuale esercente la vendita), del titolare o delegato (se ditta individuale esercente la somministrazione), del legale rappresentante
o delegato (se società, in entrambi i casi). In caso di SOSPENSIONE dell’attività:
l’ubicazione dell’attività; •
la motivazione e la data finale della sospensione dell’attività. •

In caso di RIPRESA dell’attività:
• l’ubicazione dell’attività;
• la data iniziale e finale della sospensione dell’attività.

In caso di CAMBIAMENTO della ragione sociale, di modifica dei soggetti

titolari, dei requisiti morali e/o professionali:
• la precedente e la nuova denominazione o ragione sociale;
• i nominativi di chi cessa la titolarità dei requisiti; •
• la dichiarazione che i locali e le condizioni di esercizio dell’attività non sono stati modificati.

In caso di CESSAZIONE dell’attività:

• la motivazione (trasferimento in proprietà o chiusura definitiva);
• la decorrenza della cessazione;
• l’ubicazione dell’attività;
• se la cessazione riguarda tutte o solo alcune delle attività esercitate nell’unità locale.

20) Documenti da allegare al MODELLO B
Al modello B delle SCIA, in relazione alla tipologia di attività, occorre allegare:
• copia del documento d’identità del titolare e degli eventuali soggetti che debbono essere in possesso dei requisiti morali e/o professionali;
• Scheda 2 per le attività di vendita o di somministrazione; scheda 3 per le attività di servizi alla persona;
• eventuali titoli autorizzatori, in caso di cessazione dell’attività;
• copia atto di cessione o dichiarazione notarile.

Informazioni

Termini di conclusione:

Trattandosi di S.C.I.A., l'efficacia è immediata

Eventuale operatività:

Dichiarazione di inizio attività

Modalità di avvio:

Istanza di parte