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art. 29 bis comma 1 della Legge Regionale 6/2010 D.G.R. 18 Aprile 2016 n. X/5061
Istanza di parte
Si definiscono cessioni ai fini solidaristici tutte quelle attività occasionali effettuate da Enti non commerciali o Associazioni che - tramite proprio personale o soggetti volontari forniscano merci quali fiori, piante, frutti od altri generi alimentari e non in cambio di offerta libera (anche predeterminata nell'importo minimo) su suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico.
Caratteristica fondamentale richiesta per questi tipi di cessioni è che debbano avere come scopo principale la beneficenza ed il sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.
Modalità di svolgimento e prescrizioni sono contenute nel Piano approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30/01/2017