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Unioni civili tra persone dello stesso sesso

Con l'introduzione dei nuovi istituti previsti dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, denominata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore il 5 giugno 2016, le persone dello stesso sesso hanno a disposizione due possibilità per il riconoscimento della propria unione: la convivenza di fatto e l'unione civile.

I requisiti per costituire un'unione civile

  • essere dello stesso sesso;
  • avere compiuto la maggiore età;
  • essere di stato libero;
  • non essere interdetti;
  • non ricadere nei divieti di cui all'art. 87 del Codice Civile (rapporti di parentela, affinità ed adozione);
  • non essere stati condannati definitivamente per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi è unito civilmente con l'altra parte;
  • per il cittadino straniero occorre acquisire il nulla osta alla costituzione dell'unione civile ex art. 116 del Codice Civile, rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del Paese di provenienza. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti alla costituzione dell'unione civile, giusta le leggi a cui lo straniero è sottoposto per nazionalità.

L'unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce con dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (non necessariamente di residenza di una delle due parti), alla presenza di due testimoni.  Poiché l'Ufficiale dello Stato Civile competente dovrà curare l'istruttoria preliminare, al fine di poter tempificare l'evento è necessario che le persone ineressate prendano contatto con il competente ufficio con congruo anticipo risetto alla data in cui intendono costituire l'Unione.

La fase della richiesta comporta la redazione di un processo verbale da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti: in tale contesto verrà stabilita la data di costituzione dell'unione, che potrà avvenire non prima di 15 giorni dalla richiesta medesima. In tale periodo, l'Ufficiale dello Stato Civile verificherà l'esattezza delle dichiarazioni rese, acquisendo d'ufficio i documenti necessari.

Le parti, nel giorno stabilito, dovranno presentarsi - insieme a due testimoni maggiorenni - davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, e sottoscrivere il relativo atto. In tale sede, le parti potranno stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune, con facoltà anch di dichiarare di voler anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.

L'unione civile prevede altresì la scelta del regime patrimoniale. Con dichiarazione resa all'atto della costituzione dell'unione, le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni. In assenza di scelta, prevale il regime patrimoniale della comunione dei beni.

 

Informazioni

Normativa di riferimento:

Legge 76/2016

Modalità di avvio:

Istanza di parte