Informazioni
L'autenticazione avviene immediatamente
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiesta
Secondo la nostra legislazione generale, l’autentica della sottoscrizione è di competenza dei notai (art. 72 Legge 16 febbraio 1913 n. 89). Le autentiche ad opera di soggetti diversi devono essere quindi intese come una deroga a questo principio generale, e non possono pertanto essere applicate a tutti i casi, bensì limitatamente a tipologie definite.
Il funzionario incaricato può autenticare ad esempio le sottoscrizioni apposte in calce a:
Non è invece possibile autenticare le sottoscrizioni apposte in calce a:
In tali casi sarà necessario rivolgersi ad un notaio.
Al fine dell'identificazione da parte dell'ufficio, occorre essere muniti di un documento di identità .
L'autenticazione sconta l'imposta di bollo ai sensi di Legge, salvo che ne venga prevista l'esenzione da una particolare norma esentativa.
Casi particolari:
- per i minorenni, la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore;
- per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore;
- per chi non sa o
non può firmare, il pubblico ufficiale ne dà atto previo accertamento dell’identità del dichiarante;- se il dichiarante non è in grado di firmare, è sufficiente che apponga un segno di croce sul documento
- se il dichiarante, capace di intendere e di volere, ha una impossibilità fisica alla firma (tutto quanto rientra nell'incapacità fisico/materiale di reggere una penna), al posto della firma si scriverà "impossibilitato alla firma per incapacità fisica" e poi procederà all'autenticazione; in questo caso comunque il richiedente, pur non riuscendo ad apporre dei segni grafici in calce al documento, manifesta con le parole o con i gesti la propria volontà alla sottoscrizione;
- se il dichiarante, oltre a non essere in grado di firmare il documento, non è in grado di manifestare una propria volontà per incapacità di intendere e di volere, non si potrà procedere ad alcuna autenticazione di sottoscrizione. Se i congiunti si trovassero quindi nell'impossibilità, a causa della mancanza del documento con sottoscrizione autenticata, di presentare istanze nell'interesse dell'incapace, se l'incapacità non è temporanea sarà necessario che adottino le procedure di legge previste per la nomina di Amministratori di sostegno o tutori.